Prove generali di dittatura ambientale. Niente e nessuno potrà opporsi al Commissario unico di Draghi

Prove generali di dittatura ambientale. Niente e nessuno potrà opporsi al Commissario unico di Draghi

Agosto 30, 2022 0 Di Francesco Cappello

Al fine di riuscire a dare le necessarie garanzie di realizzazione, in tempi rapidi, di quei progetti che potrebbero risultare invisi alle popolazioni locali ma che viceversa stanno molto a cuore a tutti quegli interessi, sempre più spesso esterni, che hanno colonizzato economicamente e politicamente il nostro Paese, ecco la figura del Commissario unico di cui si parlerà nello specifico più avanti, con il compito di realizzare in forma di iter agevolato dei “procedimenti unici” puntanti all’obiettivo preposto in un tempo massimo di 4 mesi; si tratta di prove generali di un autoritarismo governativo volto a spianare tutti gli eventuali ostacoli di un normale iter autorizzativo se in grado di minacciare la realizzazione del progetto o anche solo l’allungamento dei tempi di realizzo dell’opera in questione.
Alla base della forza persuasiva di tali iter accelerati la strategia e le politiche emergenziali.

Una strategia ormai consolidata secondo la quale generi ad hoc, artificiosamente, un’emergenza o ne adotti una esistente da pompare adeguatamente utilizzando tutti i mezzi di “informazione” a disposizione del mainstream, al fine ultimo di poter poi proporre la soluzione che ti permetterà di realizzare, insieme al business che ti sta a cuore, quegli obiettivi politici e di controllo sociale a cui puntavi.
L’emergenza sanitaria ha diffuso la paura della covid in seguito a contagio e infezione del virus ingegnerizzato, il Sars Cov 2, diffondendo e rafforzando la voce che essa fosse una malattia per la quale non esistesse alcuna cura efficace. Su questa base si è poi potuto affermare il successo della campagna vaccinale di massa che ha prodotto ed autorizzato in tempi record vaccini ogm (più di 200 i vaccini messi a punto su scala planetaria) e farmaci di nuova generazione (più di 500) utilizzanti bio e nano tecnologie autorizzati con procedura accelerata FAST TRACK. Ovviamente tale iter accelerato ha reso possibile un drastico ridimensionamento dei costi di produzione e la conseguente massimizzazione dei profitti conseguiti anche grazie all’allargamento del mercato dei farmaci conseguente alla morbilità diffusa dalla campagna vaccinale in relazione ai numerosissimi casi di reazione avversa provocati nella popolazione.
Il ruolo del “commissario unico”, nel caso dell’emergenza sanitaria, è stato svolto dal Comitato tecnico scientifico CTS coadiuvato da un corollario di virostar televisivi e sul campo da un generale (Figliuolo) che indossando immancabilmente l’uniforme militare ha combattuto la sua quotidiana guerra al virus; non a caso coloro i quali non hanno accettato l’imposizione vaccinale sono stati considerati e trattati alla stregua di veri e propri disertori.
Analogamente l’emergenza bellica e le sanzioni minacciate alla Russia, seppure mai messe in atto, hanno reso competitiva la filiera del gas liquefatto (GNL). Il GNL, ora miracolosamente elevato a gas della transizione ecologica, non era riuscito ad imporsi sui mercati europei proprio perché i suoi costi di produzione risultavano proibitivi rispetto al gas convogliato via gasdotto soprattutto dalla Russia e in parte dall’Algeria. I contratti a lunga scadenza con la Russia, rendono disponibile il suo gas a prezzi troppo bassi perché essi possano permettere alla filiera del gas liquefatto di affermarsi trovando investimenti necessari alla maturazione delle tecnologie che utilizza e alla diffusione della relativa logistica. Per sbloccare la filiera del gas liquefatto che vedremo viaggiare su rigassificatori, bettoline, strade, autostrade e strade ferrate, niente di meglio, allora, che la minaccia di sanzioni al gas russo. Il prezzo del GNL commercializzato alla borsa del gas olandese è passato in poco tempo da 20 a 340 euro a megawattora. Eni continua a comprare a poco dai russi rivendendo a prezzi da 10 a 15 volte più alti agli italiani solo perché è stata fatta la scelta politica di usare come riferimento il prezzo del mercato olandese del GNL; lo fa, infatti, con la protezione e l’avallo del governo. La colpa degli aumenti viene però addebitata a Putin. Gli extra profitti in forma di dividendi vengono distribuiti agli azionisti tra cui i grandi fondi di investimento. I guadagni speculativi realizzati da ENI comprando il gas da gasdotto a prezzi bassissimi rivenduto al Paese al prezzo di riferimento della borsa olandese, a prezzi decuplicati, vanno a tutto vantaggio dei suoi azionisti tra cui i grandi fondi di investimento come Blackrock, Vanguard, State Street…

Come si vede l’emergenza facilita la pratica di percorsi di autorizzazione estremamente semplificati che permettono un salto a piè pari di tutte le normative esistenti a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente. In pratica, se prima il sistema corporate trovava tali condizioni ideali solo in paesi terzi (globalizzazione), oggi le genera artificiosamente anche nei paesi di più antica industrializzazione. Adottando strategie e politiche emergenziali i costi di produzione si abbassano, i profitti aumentano, e si riesce a sostituire in breve una tecnologia affermata, sicura e competitiva, con un’altra avente caratteristiche opposte, a svantaggio di tutti, per soddisfare l’interesse privatistico di pochi…

Piazzare il rigassificatore a Piombino per 25 anni, in deroga a tutte le normative esistenti che viceversa lo vieterebbero e che anzi ordinerebbero l’immediata evacuazione della popolazione non appena lo si parcheggiasse nel porto, diventa più facile se generi allo scopo una falsa emergenza energetica. Seppure occorrerebbero 30 pareri per l’iter autorizzativo, di altrettante Istituzioni, enti, associazioni, questi sono resi ora del tutto scavalcabili, degradati a pareri solo consultivi, non vincolanti, al fine di permettere a Snam di raggiungere comunque i suoi obiettivi. Anche le normali valutazioni di impatto (VIA; VAS; VIS) possono essere tranquillamente ignorate. Sì, avete letto bene… Il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto aiuti…!) impone, infatti, un “procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni” che al punto 3 prevede che: “Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, SI APPLICA L’ESENZIONE di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″.
Riportiamo qui la parte dell’articolo 6 (**) che ci interessa:

Art. 6 
                      Oggetto della disciplina 
 
  1. La valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani  e  i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. 
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III  e
IV del presente decreto; (112) 

    ed ecco il comma 11:

Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  32 (Consultazioni transfrontaliere n.d.a.),  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi eccezionali, previo parere del 
Ministro dei beni  e  delle  attivita' culturali e del turismo, esentare 
in tutto o  in  parte  un  progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed  europea in materia di valutazione di impatto  ambientale. In tali casi il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
    b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le  informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e  le  ragioni  per
cui e' stata concessa; 
    c)  informa  la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano l'esenzione
accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. 

…e insomma tutto un bla, bla, bla, per dire che l’opera si fa lo stesso… perché così hanno già deciso il Commissario unico e il suo mandante, il governissimo.

Il Commissario unico
Il governo spiana così la strada agli interessi estrattivi delle grandi multinazionali sul territorio nazionale conferendo pieni poteri ad una figura che sta sempre più assumendo nel contesto della gestione delle emergenze, generate ad arte, un ruolo sempre più importante e strategico. Si tratta, per l’appunto, del Commissario unico, una figura istituzionale già esistente, a cui vengono ora conferiti, nel contesto del decreto aiuti bis, pieni poteri perché si possano ottimizzare i tempi di realizzazione dei procedimenti unici, atti a raggiungere in tempi rapidissimi, gli obiettivi fissati dal governo, al servizio di fondi di investimento e multinazionali operanti nel nostro Paese. (vedi il caso di Giani Comissario unico per il rigassificatore a Piombino e l’incarico ricevuto di piazzare la golar tundra nel porto con un procedimento unico da realizzare in 120 giorni). In tal modo potremo attrarre tutti quegli insediamenti che normalmente hanno trovato le condizioni ideali di cui sono alla ricerca che solo quei paesi oggetto della globalizzazione erano stati in grado di soddisfare.
A seguire i commi dell’art. 32 del decreto aiuti bis che definiscono ruolo e poteri del Commissario unico:

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente puo’ essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all’articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza e’ adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita’ di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.
6. Il Commissario straordinario puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonche’ di societa’ controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, puo’ assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
8. Il soggetto di cui al comma 4 e’ competente anche ai sensi dell’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all’area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all’articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, e’ possibile richiedere l’applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalita’ ivi previste.

Espropriazioni in tempo record
A corredo, all’art. 32 del decreto aiuti bis si prevedono rapide espropriazioni a danno di quei cittadini, eventualmente coinvolti, perché cedano proprietà in servitù, a vantaggio della realizzazione di piani o programmi relativi alle infrastrutture del 5G, cybersicurezza, IoT ecc. prevedendo a compensazione non meno di 400 milioni di euro se caratterizzati da “interesse strategico nazionale”.

Aree di interesse strategico nazionale 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra
amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma
territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area
geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico
nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque
denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche
cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro
400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione
di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e  a  basse  emissioni,  della
sanita' digitale e intelligente e  dell'idrogeno,  individuate  dalla
Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del  primo
periodo, anche ai fini dell'applicazione delle  procedure  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione  volontaria  o
coattiva di servitu'  connesse  alla  costruzione  e  gestione  delle
stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita'  e
per  l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto   indica
altresi'  le  variazioni  degli   strumenti   di   pianificazione   e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi. 

È evidente come si sia aperto un varco che potrebbe consentire di realizzare in tempi brevi, neutralizzando qualsiasi impedimento normativo relativo alla sicurezza, alla difesa dell’ambiente, come pure qualsiasi opposizione delle popolazioni coinvolte, progetti di qualsiasi natura: centrali nucleari, centri per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, praterie di pannelli fotovoltaici, enormi pale eoliche gestite da grandi multinazionali dell’energia, depositi costieri di GNL ovunque piazzati, basi militari, poligoni di tiro, infrastrutture 5G, inceneritori, ecc. ecc.
È d’obbligo chiudere immediatamente tale varco prima che diventi largamente e nefastamente operativo.

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