Sicurezza o controllo sociale? Conferme di incostituzionalità da parte del Massimario della Cassazione
Man mano che il sistema economico, sociale e politico involve, annodandosi nella matassa indistricabile della propria incapacità, vittima dei servilismi a poteri ed interessi estranei al benessere sociale, la coesione sociale si disgrega e si presenta la necessità per la sopravvivenza del sistema politico di imbrigliare la prevedibile reazione sociale arginandola preventivamente al fine di tentare di sopravvivere alla propria insufficienza e patologia sistemica.
A farne le spese sono tutti quei dispositivi costituzionali atti a concedere i diritti che permettono ai cittadini di esprimersi come popolo preoccupato dell’insostenibilità della via che si sta percorrendo, che sente urgenza di cambiamento, essendo peraltro in grado di indicare soluzioni altre rispetto al vicolo cieco in cui la politica sta costringendo presente e futuro del Paese
Il Disegno di Legge sulla sicurezza del 2026 è ora legge e su di esso si è espresso l’Ufficio del Massimario della Cassazione confermando tutti i timori di incostituzionalità (vedi nota [1]). Ricordiamone i principali punti critici perché palesemente incostituzionali.
Molti giuristi e ora la stessa Cassazione denunciano che, per rispondere al desiderio di un controllo più rigido, si è finito per calpestare i pilastri che tengono in piedi la nostra democrazia.
Il primo aspetto critico riguarda la nostra libertà di movimento e di espressione. La legge ha introdotto la possibilità di trattenere una persona per dodici ore durante le manifestazioni senza l’intervento immediato di un magistrato. Questo punto entra in rotta di collisione diretta con l’ “articolo 13 della Costituzione”, il quale stabilisce solennemente che “la libertà personale è inviolabile” e che ogni restrizione deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria nei tempi più rapidi possibili. Quando lo Stato può decidere autonomamente, per dodici ore, di limitare la libertà di un cittadino senza che un giudice verifichi la fondatezza di tale atto, viene meno quella garanzia fondamentale che impedisce al potere esecutivo di trasformarsi, di fatto, in un arbitro senza controlli. Non si tratta solo di una questione tecnica, ma del rischio che una piazza, luogo simbolo della democrazia, diventi un posto dove la paura di subire un fermo senza garanzie finisca per spaventare chiunque voglia esercitare il proprio diritto di manifestare.
L’articolo 7 sulla gestione delle manifestazioni è infatti il punto che suscita maggiori preoccupazioni. Questo articolo interviene sulla storica Legge Reale (Legge 152/1975), ampliando i poteri di perquisizione “sul posto” da parte delle forze dell’ordine in occasione di manifestazioni. La legge permetterà di trattenere persone in condizioni che, secondo il Massimario, rischiano di eludere il necessario controllo preventivo e immediato dell’Autorità Giudiziaria, sollevando dubbi sulla compatibilità con l’inviolabilità della libertà personale sancita dall’articolo 13 della Costituzione.
L’articolo 10 (Limitazioni alla partecipazione pubblica), introduce il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti in luogo pubblico, disposto dal giudice come pena accessoria in caso di condanna per determinati reati. Prevista un’estensione automatica di tali divieti, che potrebbero arrivare a limitare drasticamente la libertà di riunione garantita dall’articolo 17 della Costituzione, trasformando una sanzione penale in una sorta di “Daspo” a vita o di durata tale da erodere il diritto di manifestare il proprio pensiero collettivamente.
Un altro tema assai delicato riguarda il modo in cui il legislatore vorrebbe affrontare i reati dei minori. Si è ratificata l’idea di sanzionare i genitori per le condotte dei figli, introducendo forme di responsabilità che tradiscono palesemente il principio cardine dell’articolo 27 della Costituzione, il quale recita che “la responsabilità penale è personale“. Nel diritto italiano, siamo responsabili per ciò che facciamo noi, non per le azioni degli altri. Se introduciamo una responsabilità indiretta, rischiamo di trasformare il sistema penale in uno strumento che punisce un intero nucleo familiare, ignorando le complessità sociali e le corresponsabilità educative che stanno dietro a un disagio giovanile. La legge colpisce i genitori non per un loro reato diretto, ma per la loro posizione familiare, creando un meccanismo di colpa oggettiva che è estraneo alla cultura giuridica democratica e costituzionale e che rischia di non risolvere affatto il problema alla radice.
Articoli 4-ter e 4-quater (La responsabilità sui minori). Queste norme introducono sanzioni amministrative e restrizioni legate al possesso di armi o strumenti atti ad offendere da parte dei minori di diciotto anni. Qui la critica non riguarda solo il merito, ma l’impostazione: si prevede una responsabilità (anche amministrativa/pecuniaria) che coinvolge in modo indiretto i genitori o chi esercita la potestà, creando un sistema di responsabilità che si somma a quella civile. Il rischio paventato è di colpire il nucleo familiare per fatti del figlio, allontanandosi dal principio di responsabilità personale previsto dall’articolo 27 della Costituzione.
Infine, dobbiamo guardare al ruolo fondamentale che il giudice deve mantenere all’interno del processo. Il decreto propone automatismi che spingono verso una giustizia quasi “algoritmica”, in cui la pena viene applicata in modo rigido e praticamente automatico, privando il magistrato della sua capacità di valutare il caso specifico, la storia della persona e il contesto del reato. Questo approccio è in aperta contraddizione con gli “articoli 101 e 104 della Costituzione”, che sanciscono l’indipendenza della magistratura e la soggezione del giudice soltanto alla legge, intesa come sistema complesso e non come mera somma di divieti. Se la legge diventa un automatismo che toglie al giudice il potere-dovere di “interpretare” i fatti, stiamo di fatto svuotando il processo penale della sua funzione umana. Il rischio è che, nel tentativo di apparire severi e rapidi nel comminare le pene si sia scelta una scorciatoia che finisce per condannare individui con pene sproporzionate, equiparando situazioni radicalmente diverse tra loro, trasformando l’aula di tribunale in un luogo in cui si applicano procedure standardizzate invece di amministrare la giustizia.
L’articolo 5 (Automatismi nello spaccio) interviene sull’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti mirando a inasprire le pene e a introdurre la confisca obbligatoria di veicoli e beni. Il Massimario evidenzia come l’introduzione di automatismi che etichettano quasi per “default” certi fatti come gravi, sottragga al giudice la possibilità di valutare la specificità del caso (ad esempio, distinguendo tra il caso occasionale e quello abituale), rischiando di applicare pene sproporzionate rispetto alla reale pericolosità del fatto.
Articolo 11 (Aggravamento delle pene per lesioni). Estendendo l’applicazione dell’articolo 583-quater del codice penale (originariamente pensato per le lesioni a pubblici ufficiali) anche a casi che coinvolgono il personale scolastico, il decreto inasprisce notevolmente le pene. La critica qui non è sulla protezione del personale scolastico in sé, ma sulla tendenza legislativa di rispondere a ogni crisi sociale (in questo caso il disagio nelle scuole) esclusivamente alzando il livello della sanzione penale, creando un sistema di “sicurezza” basato solo su pene severissime che, a lungo termine, rischiano di saturare il sistema carcerario senza intervenire sulle cause profonde del disagio.
Il cuore della preoccupazione come emerge chiaramente dalla Relazione del Massimario sta nel fatto che il legislatore abbia scelto la strada dell’automatismo sanzionatorio e dell’ampliamento dei poteri di polizia senza garanzie giudiziarie scavalcando a piè pari i presidi costituzionali.
Quando un articolo di legge, come il 7 o il 10, trasforma un diritto fondamentale (come quello di manifestare o di non essere privati della libertà senza un giudice) in un’eccezione che può essere sospesa per “ragioni di sicurezza”, la rete di protezione della Costituzione inizia a sfilacciarsi. La Cassazione, in sostanza, avverte seppure fuori tempo massimo che, se questa impostazione diventa la norma, il cittadino si ritroverà progressivamente meno protetto davanti al potere dello Stato, proprio in quei momenti in cui la protezione sarebbe più necessaria.
La Costituzione è stata scritta proprio per proteggerci dai momenti di panico e dalle spinte emotive che penserebbero di risolvere sacrificando i diritti fondamentali in cambio di una rassicurante, ma illusoria, promessa di ordine totale abituando il Paese a un’idea di Stato minimo in cui la “sicurezza” vale molto più della libertà, cambiando, un articolo alla volta, il volto della nostra convivenza civile e i connotati dello Stato costituzionale.
Il dibattito sollevato dalla Relazione n. 39/2026 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione non è un’opinione isolata, ma un’analisi tecnica che punta il dito contro alcune disposizioni del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito in Legge 54/2026).
Il pronunciamento della Cassazione, o meglio la Relazione n. 39/2026, non è arrivato in seguito a una causa o a una richiesta esterna specifica di un cittadino o di un gruppo politico. È bene chiarire subito la natura di questo documento per capire perché è così autorevole.
Non è infatti una sentenza, ma un’analisi tecnica. La Relazione non è una sentenza di un processo, ma un documento di analisi tecnica redatto dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione (Servizio Penale).
L’Ufficio del Massimario è una struttura interna alla Corte Suprema che ha il compito istituzionale di studiare le nuove leggi appena approvate (o in fase di conversione). Il suo ruolo è quello di:
Monitorare le novità normative: analizzare come le nuove leggi si inseriscono nel sistema giuridico.
Supportare la “nomofilachia”: ovvero garantire che l’interpretazione della legge sia uniforme in tutto il Paese, fornendo ai magistrati e agli operatori del diritto una base di studio chiara e tecnica.
Segnalare le criticità: quando arriva una legge “complessa” o che incide pesantemente su diritti costituzionali, il Massimario redige queste relazioni per mettere in guardia su potenziali conflitti tra la nuova norma e i principi di ordine superiore (come la Costituzione o le convenzioni internazionali).
È bene specificare come l’attività di analisi del Massimario sia fisiologica e automatica di fronte a provvedimenti di grande impatto, come lo è stato il cosiddetto “Decreto Sicurezza” del 2026.
Il Massimario interviene d’ufficio per garantire che la magistratura sia preparata ad affrontare le nuove norme. È un’attività di prevenzione giuridica: i magistrati del Massimario scrivono queste relazioni per dire: “Attenzione, questa nuova legge cambierà il modo di fare processo, ecco dove sono le trappole e dove rischiamo di andare a sbattere contro la Costituzione”.
Il fatto che questo documento esista non è un fatto politico, ma tecnico-giuridico. Quando la Cassazione – l’organo supremo che garantisce la corretta applicazione della legge – solleva dubbi di costituzionalità su un decreto, sta avvertendo il Parlamento e il Governo che, se continueranno a scrivere norme in quel modo, i tribunali di tutta Italia potrebbero trovarsi come minimo in difficoltà. Come si vede l’ufficio di studio del Massimario svolge il suo ruolo di “custode” del sistema, analizzando il decreto per capire come applicarlo correttamente e avvertendo il Paese delle possibili distorsioni che ne derivano.
Per comprendere come mai la Relazione del Massimario arrivi soltanto a giochi fatti, dobbiamo guardare alla separazione dei poteri. L’Ufficio del Massimario della Cassazione non fa parte del Parlamento, ma è il faro tecnico della magistratura. Il suo compito istituzionale è quello di analizzare le leggi “a bocce ferme”, ovvero solo quando il testo è definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Se intervenisse durante il dibattito parlamentare, rischierebbe di analizzare una bozza che il giorno dopo potrebbe essere stravolta da un emendamento.
Tuttavia la sensazione di trovarsi di fronte a un cortocircuito istituzionale è netta ed ampiamente condivisa dai più attenti osservatori del diritto.
Il filtro preventivo, quello che dovrebbe bloccare le leggi palesemente incostituzionali prima che vengano approvate, spetta teoricamente ad altri organi: le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato e, in ultima istanza, il Presidente della Repubblica prima della promulgazione. La vera anomalia, spesso denunciata dai costituzionalisti, è che le maggioranze parlamentari, pressate dall’esigenza di mostrare pugno duro e incassare consenso immediato, blindano i decreti ponendo la questione di fiducia. Questo azzera il dibattito tecnico in aula, bypassando di fatto i controlli preventivi interni al Parlamento stesso.
A questo punto la relazione della Cassazione serve solo come “manuale d’uso” per applicare una legge incostituzionale. Questa relazione non è inutile ma fornisce ai magistrati l’arsenale giuridico per fermare la norma. Nel nostro ordinamento, se un giudice si trova a dover applicare una legge che ritiene in palese contrasto con la Costituzione, non può semplicemente ignorarla, ma non è nemmeno obbligato ad applicarla ciecamente. Grazie anche ai rilievi messi nero su bianco dal Massimario, il giudice ha il dovere di sospendere il processo e sollevare una “questione di legittimità costituzionale”, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, così come previsto dall’ “articolo 134 della Costituzione”. In pratica, la relazione del Massimario è il lasciapassare tecnico che permetterà a molti giudici di portare questo decreto davanti alla Consulta per chiederne la cancellazione.
Tutto questo scenario, tuttavia, rivela una contraddizione di sistema che molti giuristi, l’Associazione Nazionale Magistrati e diversi osservatori politici denunciano da tempo. Assitiamo a quello che viene definito un vero e proprio “scaricabarile istituzionale“. Chi governa approva leggi “manifesto”, scritte per rassicurare la pancia del Paese in tempo di emergenza, sapendo perfettamente che quelle norme forzano i confini del diritto costituzionale. Il calcolo politico è cinico ma efficace: il governo incassa il dividendo elettorale di aver varato la “legge dura”, delegando ai magistrati il lavoro sporco di bloccarla nelle aule di tribunale. E quando, inevitabilmente, i giudici solleveranno l’incostituzionalità o la Corte Costituzionale boccerà gli articoli incriminati, la politica avrà persino l’opportunità di gridare al complotto, accusando la magistratura di intralciare la volontà popolare.
È una dinamica che trasforma il diritto penale in un palcoscenico per campagne elettorali permanenti, logorando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
[1] La Legge 24 aprile 2026, n. 54, ha convertito il decreto.
La Relazione n. 39/2026 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (il documento tecnico che solleva i dubbi di costituzionalità) è disponibile pubblicamente e può essere reperita attraverso i portali ufficiali della giustizia o siti di informazione giuridica: Relazione n. 39/2026 – Ufficio del Massimario (Sintesi e Documento).
Ricordiamo che il governo ha inizialmente presentato il provvedimento come Decreto-Legge (DL). Questa è una norma d’urgenza che entra in vigore immediatamente, ma che ha una validità temporanea di 60 giorni. Entro quei 60 giorni, il Parlamento ha discusso, votato ed effettivamente convertito il decreto in legge.
Lo stato attuale: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la Legge 24 aprile 2026, n. 54), il testo è diventato legge dello Stato ed è pienamente in vigore.
I rilievi tecnici del Massimario della Cassazione sono arrivati dopo l’entrata in vigore per aiutare i magistrati ad applicarla mettendone in evidenza gli aspetti critici di incostituzionalità.
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